Codice della navigazione›Parte QUARTA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo VIII
Art. 1325
Autorizzazione per l'esercizio provvisorio della nave pignorata.
In vigore dal 21 apr 1942
Se all'entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai sensi dell' del codice di commercio autorizza l'esercizio provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed annotata, si applica il disposto dell'articolo medesimo.
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