Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VIII

Art. 1325

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio della nave pignorata.

In vigore dal 21 apr 1942
Se all'entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai sensi dell' del codice di commercio autorizza l'esercizio provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed annotata, si applica il disposto dell'articolo medesimo.
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