Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo IX

Art. 1328

Applicazione delle norme del codice.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore sino a quando dette norme non sono emanate.
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