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Art. 1331
Disposizioni per l'esecuzione del codice.
In vigore dal 21 apr 1942
Oltre alle speciali norme di cui è autorizzata l'emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto reale, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l'esecuzione del codice stesso.
Roma, addì 30 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
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