Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo IX

Art. 1331

Disposizioni per l'esecuzione del codice.

In vigore dal 21 apr 1942
Oltre alle speciali norme di cui è autorizzata l'emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto reale, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l'esecuzione del codice stesso. Roma, addì 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE GRANDI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1331

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo