Codice della navigazione›Parte QUARTA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo VIII
Art. 1322
1347 / 1356Cause di autorizzazione alla vendita di nave.
In vigore dal 21 apr 1942
Se all'entrata in vigore delle norme del codice la causa di autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.
Se a quell'epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice dell'esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti.
L'espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.
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