Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 120

Cancellazione dalle matricole e dai registri.

In vigore dal 21 apr 1942
Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli , si procede per i seguenti motivi: a) morte dell'iscritto; b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima; c) perdita della cittadinanza italiana; d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali; e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole; f) cessazione dall'esercizio della navigazione. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all', dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.
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