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Art. 118
Matricole e registri del personale marittimo.
In vigore dal 21 apr 1942
La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
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