Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 118

Matricole e registri del personale marittimo.

In vigore dal 21 apr 1942
La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
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