In sintesi
L'articolo elenca le categorie che fanno parte del personale dei servizi portuali, tra cui piloti, palombari in servizio locale, ormeggiatori e barcaioli. Una delle categorie originarie è stata abrogata dalla legislazione successiva. Inoltre, la disposizione attribuisce al Ministro per le comunicazioni la facoltà di individuare ulteriori categorie di addetti in base alle necessità e alle caratteristiche del traffico marittimo, regolandone anche l'impiego ove necessario.
Perché esiste questa norma
La norma definisce ed elenca le figure professionali che compongono il personale addetto ai servizi portuali, consentendo all'autorità ministeriale di adeguarle alle esigenze del traffico.
A chi si applica
Si applica ai lavoratori addetti ai servizi dei porti (come piloti, palombari locali, ormeggiatori, barcaioli ed eventuali nuove categorie) e al Ministro per le comunicazioni.
Esempio pratico
In un porto commerciale, un ormeggiatore e un pilota collaborano alle manovre di ingresso e attracco di una nave da carico. Entrambi rientrano espressamente tra le figure del personale addetto ai servizi portuali previste da questo articolo.
Cosa è cambiato
Il numero 2 del primo comma è stato abrogato dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (tramite l'art. 27, comma 8), la quale è stata a sua volta modificata dal Decreto-Legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647.
Domande frequenti
Quali figure professionali sono espressamente elencate dall'articolo?Il testo include espressamente i piloti, i palombari in servizio locale, gli ormeggiatori e i barcaioli.
Possono essere introdotte nuove categorie di personale portuale?Sì, il Ministro per le comunicazioni può determinare e disciplinare altre categorie in relazione alle esigenze e alle caratteristiche del traffico.
La categoria al numero 2 dell'elenco è ancora attiva?No, il testo indica espressamente che il numero 2 è stato abrogato.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.