Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 116

Personale addetto ai servizi portuali.

In vigore dal 19 mar 1995
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i piloti; 2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 3) i palombari in servizio locale; 4) gli ormeggiatori; 5) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.

Note all'articolo

  • La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".

Le tue annotazioni

Pro

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In sintesi

L'articolo elenca le categorie che fanno parte del personale dei servizi portuali, tra cui piloti, palombari in servizio locale, ormeggiatori e barcaioli. Una delle categorie originarie è stata abrogata dalla legislazione successiva. Inoltre, la disposizione attribuisce al Ministro per le comunicazioni la facoltà di individuare ulteriori categorie di addetti in base alle necessità e alle caratteristiche del traffico marittimo, regolandone anche l'impiego ove necessario.

Perché esiste questa norma

La norma definisce ed elenca le figure professionali che compongono il personale addetto ai servizi portuali, consentendo all'autorità ministeriale di adeguarle alle esigenze del traffico.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori addetti ai servizi dei porti (come piloti, palombari locali, ormeggiatori, barcaioli ed eventuali nuove categorie) e al Ministro per le comunicazioni.

Esempio pratico

In un porto commerciale, un ormeggiatore e un pilota collaborano alle manovre di ingresso e attracco di una nave da carico. Entrambi rientrano espressamente tra le figure del personale addetto ai servizi portuali previste da questo articolo.

Cosa è cambiato

Il numero 2 del primo comma è stato abrogato dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (tramite l'art. 27, comma 8), la quale è stata a sua volta modificata dal Decreto-Legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Domande frequenti

Quali figure professionali sono espressamente elencate dall'articolo?Il testo include espressamente i piloti, i palombari in servizio locale, gli ormeggiatori e i barcaioli.
Possono essere introdotte nuove categorie di personale portuale?Sì, il Ministro per le comunicazioni può determinare e disciplinare altre categorie in relazione alle esigenze e alle caratteristiche del traffico.
La categoria al numero 2 dell'elenco è ancora attiva?No, il testo indica espressamente che il numero 2 è stato abrogato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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