Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 117

Personale tecnico delle costruzioni navali.

In vigore dal 21 apr 1942
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende: 1) gli ingegneri navali; 2) i costruttori navali; 3) i maestri d'ascia e i calafati.
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