Codice della navigazioneParte SECONDALibro QUARTOTitolo TERZOCapo II

Art. 1061

Forma del pignoramento di aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
Il pignoramento è formato ed eseguito a norma del primo e secondo comma dell'. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e all'annotazione sul certificato di immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l'aeromobile è in costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro degli aeromobili in costruzione. Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.
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