Codice della navigazioneParte SECONDALibro QUARTOTitolo TERZOCapo II

Art. 1065

Designazione del giudice dell'esecuzione e stima dell'aeromobile.

In vigore dal 21 ott 2005
Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell', provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e richiede al ENAC la stima dell'aeromobile, fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione di stima. Se l'autorizzazione a intraprendere uno o più viaggi è stata seguita dagli adempimenti di cui all', secondo comma, non si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1065

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