Codice della navigazioneParte SECONDALibro QUARTOTitolo TERZOCapo II

Art. 1060

Giudice dell'esecuzione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'espropriazione è diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte più magistrati, la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell', entro due giorni da che è stato formato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1060

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo