Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 1057
Aeromobile non soggetti a pignoramento e a sequestro.
In vigore dal 21 apr 1942
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata nè di misure cautelari:
a) gli aeromobili di Stato;
b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro limitazione per l'aeronautica;
c) gli aeromobilì addetti al trasporto per scopo di della lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione, purchè non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. L'aeromobile si reputo pronto a partire quando il comandante ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1057