Codice della navigazioneParte SECONDALibro QUARTOTitolo TERZOCapo II

Art. 1063

Amministrazione dell'aeromobile pignorato.

In vigore dal 21 apr 1942
Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi dell', su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che l'aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione. Per quanto concerne l'amministrazione dell'aeromobile pignorato, si applicano le disposizioni dell', secondo a quinto comma.
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