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Art. 1063
Amministrazione dell'aeromobile pignorato.
In vigore dal 21 apr 1942
Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi dell', su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che l'aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione.
Per quanto concerne l'amministrazione dell'aeromobile pignorato, si applicano le disposizioni dell', secondo a quinto comma.
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