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Art. 1066
Ordinanza di vendita.
In vigore dal 21 apr 1942
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore proprietario, il creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato, del quale l'aeromobile ha la nazionalità, dispone la vendita con o senza incanto.
L'ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'.
L'ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell' secondo comma del codice di procedura civile.
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