Art. 521
Retroattività della rinunzia.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-521
Retroattività della rinunzia.
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Chi decide di rinunziare all'eredità viene considerato a tutti gli effetti come se non fosse mai stato chiamato a succedere. Tuttavia, la persona che rinunzia ha la facoltà di trattenere le donazioni che ha già ricevuto in passato o di richiedere il legato disposto a suo favore. Questo è permesso fino a concorrenza del valore della porzione disponibile del patrimonio. Restano comunque salve le disposizioni di legge previste dagli articoli 551 e 552.
La norma serve a stabilire l'effetto della rinunzia all'eredità, cancellando la chiamata ereditaria fin dall'inizio ma tutelando, entro certi limiti, le donazioni o i legati ricevuti dal rinunziante.
Si applica a chiunque rinunzi all'eredità a cui era stato chiamato e abbia ricevuto donazioni o legati.
Una persona riceve un bene in donazione dal defunto quando era in vita e viene indicata come erede. Decidendo di rinunziare all'eredità, risulta come mai chiamata alla successione, ma può comunque tenere per sé il bene donato entro il limite della porzione disponibile.
La conseguenza della rinunzia è che il soggetto viene considerato come mai chiamato all'eredità; la possibilità di ritenere donazioni o chiedere legati è limitata alla porzione disponibile.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.