CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII
Art. 521
608 / 3261Retroattività della rinunzia.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-521