CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VII

Art. 524

Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.

In vigore dal 19 apr 1942
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-524

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