CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII
Art. 525
Revoca della rinunzia.
In vigore dal 19 apr 1942
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-525