Art. 526
Impugnazione per violenza o dolo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-526
Impugnazione per violenza o dolo.
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Chi rinunzia all'eredità può impugnare la propria decisione solo se dimostra di essere stato vittima di violenza o di inganno (dolo). Non sono ammessi altri motivi per contestare la rinunzia. L'azione legale per l'impugnazione deve essere avviata entro un limite di tempo stabilito in cinque anni. Questo termine inizia a decorrere dal momento in cui cessa la violenza oppure dal giorno in cui viene scoperto l'inganno.
La norma tutela chi ha rinunziato all'eredità non liberamente, ma perché costretto o ingannato, consentendogli di contestare la rinunzia.
Si applica a chiunque abbia rinunziato a un'eredità a causa di violenza o dolo.
Un erede decide di rinunziare all'eredità dopo essere stato minacciato da un parente. Una volta cessate le minacce, l'erede ha cinque anni di tempo per impugnare la rinunzia e far valere i propri diritti.
L'azione di impugnazione deve essere esercitata entro cinque anni dal momento in cui cessa la violenza o si scopre il dolo, pena la prescrizione del diritto di agire.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.