Art. 526 · Impugnazione per violenza o dolo.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VII

Art. 526

613 / 3261

Impugnazione per violenza o dolo.

In vigore dal 19 apr 1942
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-526