CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VI

Art. 516

Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-516

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