CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VI

Art. 515

Cessazione della separazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-515

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