CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 511

Spese.

In vigore dal 19 apr 1942
Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-511

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