CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VI
Art. 516
603 / 3261Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-516