Art. 516 · Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VI

Art. 516

603 / 3261

Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-516