CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo XI›Capo IV
Art. 2633
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
In vigore dal 16 apr 2002
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2633