CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XICapo II

Art. 2628

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

In vigore dal 16 apr 2002
(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante). Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2628

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