CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo XI›Capo II
Art. 2627
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
In vigore dal 16 apr 2002
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2627