CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XICapo II

Art. 2629

Operazioni in pregiudizio dei creditori.

In vigore dal 16 apr 2002
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2629

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