CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo XI›Capo II
Art. 2629
2905 / 3261Operazioni in pregiudizio dei creditori.
In vigore dal 16 apr 2002
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2629