CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo XI›Capo IV
Art. 2637
Aggiotaggio.
In vigore dal 10 ott 2025
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2637