CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo XI›Capo IV
Art. 2636
Illecita influenza sull'assemblea.
In vigore dal 16 apr 2002
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2636