CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XICapo IV

Art. 2636

Illecita influenza sull'assemblea.

In vigore dal 16 apr 2002
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2636

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo