Art. 2633 · Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XICapo IV

Art. 2633

2911 / 3261

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

In vigore dal 16 apr 2002
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2633