CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo XI›Capo IV
Art. 2633
2911 / 3261Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
In vigore dal 16 apr 2002
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2633