CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. IV
Art. 2545 sexies
Ristorni.
In vigore dal 1 gen 2004
L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall', ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2545-sexies