CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. IV

Art. 2545 quater

Riserve legali, statutarie e volontarie.

In vigore dal 1 gen 2004
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall', la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2545-quater

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