CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. V
Art. 2545 novies
Modificazioni dell'atto costitutivo.
In vigore dal 1 gen 2004
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2545-novies