CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. IV
Art. 2545 quater
2803 / 3261Riserve legali, statutarie e volontarie.
In vigore dal 1 gen 2004
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall', la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2545-quater