CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. IV
Art. 2545 ter
Riserve indivisibili.
In vigore dal 1 gen 2004
Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2545-ter