CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2509 bis
Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità.
In vigore dal 1 gen 2004
Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2509-bis