CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. III
Art. 2533
Esclusione del socio.
In vigore dal 1 gen 2004
L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all', può aver luogo:
1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4) nei casi previsti dall';
5) nei casi previsti dell', primo comma.
L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2533