CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. III

Art. 2529

Acquisto delle proprie quote o azioni.

In vigore dal 1 gen 2004
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell' e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2529

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo