CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. III
Art. 2529
Acquisto delle proprie quote o azioni.
In vigore dal 1 gen 2004
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell' e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2529