CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. II
Art. 2524
Variabilità del capitale.
In vigore dal 1 gen 2004
Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall' non importa modificazione dell'atto costitutivo.
La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli e seguenti.
L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2524