CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. II
Art. 2523
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa.
In vigore dal 1 gen 2004
(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società).
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2523