CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. I
Art. 2518
Responsabilità per le obbligazioni sociali.
In vigore dal 1 gen 2004
Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2518