CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. I
Art. 2515
Denominazione sociale.
In vigore dal 15 ago 2009
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2515