Art. 2515 · Denominazione sociale.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. I

Art. 2515

2770 / 3261

Denominazione sociale.

In vigore dal 15 ago 2009
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2515