Art. 2523 · Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. II

Art. 2523

2778 / 3261

Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa.

In vigore dal 1 gen 2004
(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società). Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'. Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli .

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2523