CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. III

Art. 2531

Mancato pagamento delle quote o delle azioni.

In vigore dal 1 gen 2004
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2531

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