CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. III
Art. 2531
Mancato pagamento delle quote o delle azioni.
In vigore dal 1 gen 2004
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2531