Art. 2536
Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2536
Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.
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Chi esce da una società per recesso, esclusione o cessione della quota resta obbligato verso di essa per un anno a versare i conferimenti non ancora pagati. Inoltre, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto la società diventa insolvente, l'ex socio deve restituire quanto ottenuto per la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni. Le stesse identiche responsabilità e il medesimo termine di un anno si applicano anche agli eredi del socio defunto.
La norma mira a tutelare il patrimonio della società garantendo il versamento dei conferimenti dovuti e proteggendo l'ente dal rischio di insolvenza sopravvenuta a seguito dell'uscita di un socio o della sua morte.
La norma si applica ai soci uscenti (per recesso, esclusione o cessione della quota), agli eredi del socio defunto e alla società nei cui confronti sussiste la responsabilità.
Un socio cede la propria quota societaria ma non aveva ancora completato il versamento dei conferimenti iniziali pattuiti. Se la società subisce uno stato di insolvenza entro sei mesi dalla sua uscita, l'ex socio è tenuto sia a versare i conferimenti mancanti sia a rispondere verso la società nei limiti di quanto percepito per la liquidazione o il rimborso.
Obbligo per il socio uscente o per i suoi eredi di pagare i conferimenti non versati entro un anno e di rispondere verso la società, in caso di insolvenza entro l'anno, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
L'articolo 2536 è stato modificato dall'articolo 8, comma 1 del provvedimento 092G0082 e, successivamente, dall'articolo 8, comma 1 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.