CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. III

Art. 2536

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

In vigore dal 1 gen 2004
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto..

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2536

In sintesi

Chi esce da una società per recesso, esclusione o cessione della quota resta obbligato verso di essa per un anno a versare i conferimenti non ancora pagati. Inoltre, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto la società diventa insolvente, l'ex socio deve restituire quanto ottenuto per la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni. Le stesse identiche responsabilità e il medesimo termine di un anno si applicano anche agli eredi del socio defunto.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare il patrimonio della società garantendo il versamento dei conferimenti dovuti e proteggendo l'ente dal rischio di insolvenza sopravvenuta a seguito dell'uscita di un socio o della sua morte.

A chi si applica

La norma si applica ai soci uscenti (per recesso, esclusione o cessione della quota), agli eredi del socio defunto e alla società nei cui confronti sussiste la responsabilità.

Esempio pratico

Un socio cede la propria quota societaria ma non aveva ancora completato il versamento dei conferimenti iniziali pattuiti. Se la società subisce uno stato di insolvenza entro sei mesi dalla sua uscita, l'ex socio è tenuto sia a versare i conferimenti mancanti sia a rispondere verso la società nei limiti di quanto percepito per la liquidazione o il rimborso.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il socio uscente o per i suoi eredi di pagare i conferimenti non versati entro un anno e di rispondere verso la società, in caso di insolvenza entro l'anno, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Cosa è cambiato

L'articolo 2536 è stato modificato dall'articolo 8, comma 1 del provvedimento 092G0082 e, successivamente, dall'articolo 8, comma 1 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Domande frequenti

Per quanto tempo risponde verso la società il socio che cessa di farne parte?Il socio risponde per un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il recesso, l'esclusione o la cessione della quota.
Cosa accade se la società diventa insolvente entro un anno dall'uscita del socio?Il socio uscente è obbligato verso la società nei limiti della somma ricevuta per la liquidazione della propria quota o per il rimborso delle azioni.
Gli eredi di un socio defunto hanno le stesse responsabilità del socio uscente?Sì, gli eredi rispondono verso la società nello stesso modo e per lo stesso termine di un anno previsto per il socio uscente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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