CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. III

Art. 2537

Creditore particolare del socio.

In vigore dal 1 gen 2004
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2537

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