Art. 2537 · Creditore particolare del socio.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. III

Art. 2537

2811 / 3280

Creditore particolare del socio.

In vigore dal 1 gen 2004
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2537