CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. III
Art. 2537
2792 / 3261Creditore particolare del socio.
In vigore dal 1 gen 2004
Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2537